RIMBORSO
CESSIONE DEL QUINTO
La Legge (vedi Disposizione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011) prevede che, in caso di conclusione anticipata di un contratto di cessione del quinto o delega di pagamento, avvenuta con mezzi propri o in funzione di un rinnovo o di una rinegoziazione del prestito, i costi inizialmente sostenuti dal cliente e non maturati, le commissioni bancarie, assicurative, finanziarie, ecc., debbano essere in quota parte rimborsati.
Questa Legge ha valore retroattivo pertanto è possibile chiedere il rimborso di tutti i contratti rinnovati ochiusi anticipatamente dal 2008 a oggi.
Chi ha rinnovato un contratto più volte, può richiedere più rimborsi!
VERIFICA SE ANCHE TU HAI DIRITTO AL RIMBORSO
Per sapere se anche tu puoi chiedere il rimborso della cessione del quinto RISPONDI ALLE DOMANDE e COMPILA IL FORM dedicato, ti contatteremo al più presto per una CONSULENZA GRATUITA!
La tua pratica di richiesta rimborso sarà gestita da un team di legali che operano su tutto il territorio nazionale, esclusivamente nel settore delle controversie bancarie.
Controlleremo i conteggi e verificheremo se, in fase di chiusura o rinnovo del contratto, ti è stato restituito tutto quanto ti è dovuto.
Molto spesso, infatti, Banche e Istituti Finanziari eseguono conteggi errati che sgravano i clienti solo degli interessi non ancora maturati ma non delle commissioni e dei premi assicurativi.
Se questo è il tuo caso, avrai il 98% di possibilità di OTTENERE UN RIMBORSO!
NON CI SONO SPESE INIZIALI!
Il nostro compenso verrà richiesto in percentuale, sul rimborso effettivamente recuperato.
QUALI DOCUMENTI TI SERVONO
Non trovi la documentazione necessaria? Non preoccuparti, ci pensiamo noi!
Sarà sufficiente avere alcune semplici informazioni come il nome della Banca o della Finanziaria con cui hai stipulato il contratto e l’importo della rata che pagavi.